LEGITTIMA DIFESA, O NO?

Tante volte ho sentito chiedere cosa può rischiare un praticante di arti marziali se dovesse usare tecniche apprese in palestra durante un'aggressione, a questa domanda ho sentito dare le risposte più disparate dettate dai sentito dire di amici o conoscenti.
La migliore risposta che si possa trovare sul web è sicuramente questo articolo di Savino Vendola, membro dello staff di MMAMANIA.IT, a voi la lettura e soprattutto la comprensione della sua analisi. 

LEGITTIMA DIFESA di Savino Vendola

Art. 52 Codice Penale: DIFESA LEGITTIMA: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionale all’offesa”.

Partiamo innanzitutto dall’assunto che ci troviamo in una situazione d’impossibilità di intervento della forza pubblica in modo tempestivo, tale da poter difendere il cittadino.
Quindi, per ritenere che una reazione sia legittima, il pericolo deve essere imminente, cioè attuale , e bisogna inoltre accertare la presenza di alcuni requisiti:
1)La situazione di pericolo
2)La reazione al pericolo.

Per quanto riguarda il primo punto, un soggetto si trova in una situazione di pericolo quando si ha una probabilità, o un’elevata possibilità, che si realizzi un determinato fatto che sia lesivo di un bene giuridico: per esempio nell’ingiuria è in pericolo il bene “onore”, nel furto in pericolo è invece il bene “patrimonio” e nelle percosse lo è il bene “integrità” fisica. Il pericolo deve essere, come già detto, imminente. Cioè da li a poco un bene sarà leso senza la possibilità di avvisare la forza pubblica, né quella di allontanarsi dall’aggressore.
La legittima difesa si può invocare anche nel caso in cui un soggetto difenda un bene giuridico altrui da una situazione di pericolo.
Il secondo punto, cioè la reazione al pericolo, si basa su due aspetti:
Il primo è la NECESSITA’ di reagire, mentre il secondo è la PROPORZIONE tra la difesa e l’offesa, punto particolarmente importante. Tuttavia entrambi questi due requisiti sono necessari. Se ne manca solo uno non siamo più nell’ambito della difesa legittima.
La norma cita: “Costretto dalla necessità”, il soggetto deve quindi trovarsi nell’alternativa tra reagire o subire l’offesa o la lesione personale. Non deve esserci nessun’altra possibile situazione. La realtà dei fatti deve essere tale che, nel caso in cui non si difendesse, il soggetto sarebbe colpito dall’azione dell’aggressore. Oltre che necessaria abbiamo notato che la difesa deve essere proporzionata all’offesa. Ma quando è proporzionata?
Quando la difesa è uguale all’offesa o di poco superiore o inferiore.
E’ evidente che, per chi subisce, valutare razionalmente in una situazione di pericolo la proporzione della sua difesa è assai difficile. Proprio per questi motivi un esperto di sport da combattimento deve essere in grado di ponderare adeguatamente l’utilizzo dei suoi mezzi difensivi per non trovarsi in una situazione di “ECCESSO COLPOSO”(art 55 Codice Penale), in quanto la legge presume che ad una determinata qualifica (ad esempio il possesso della cintura nera di Karate) corrispondano anche determinate capacità tecniche. In parole povere, non è raro che chi si debba difendere da un aggressore, solo per il semplice fatto che pratichi sport da combattimento, si debba poi difendere anche dalla legge…
Porto un esempio preso da un articolo del Dott. Penna di qualche tempo fa:
Tizio, maestro di Jiu Jitsu, per difendersi da un’aggressione a mani nude da parte di Caio, con un pugno ben assestato gli frattura il naso. Caio si reca subito al pronto soccorso e dopo essersi fatto medicare, denuncia l’accaduto. Ne scaturisce un processo penale in cui Tizio risulta imputato per lesioni. A questo punto non sarà difficile per l’avvocato di Caio far escludere la discriminante della legittima difesa, in precedenza eccepita da Tizio, e invocare il già citato art. 55 C.P. La conseguenza di ciò sarà una sentenza di condanna a carico di Tizio con relativo risarcimento di danni alla parte offesa, pagamento delle spese legali, nonché un bel procedimento sul proprio casellario giudiziale.
Alla fine quindi non solo Tizio si è trovato a dover fronteggiare una situazione di aggressione, ma è stato chiamato anche a fare i conti con la giustizia!
Con questo termino il mio breve cenno sulla legittima difesa , sperando di aver aperto gli occhi ai più impulsivi, perché non sempre l’offesa è la miglior difesa, anche se, come diceva un mio caro amico, meglio un brutto processo che un bel funerale, ma questa è un’altra storia

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